La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il suo consolidato orientamento secondo cui, in caso di infortunio sul lavoro, incombe sul lavoratore che lamenti il danno alla salute l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come anche la nocività dell’ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità tra il danno e l’ambiente di lavoro.
Mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze, l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
E’ poi importante sottolineare che secondo la giurisprudenza la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore o discende da norme specifiche (quali ad esempio quelle contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81 del 2008) oppure, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma generale contenuta nell’art. 2087 del codice civile, la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa “tutte” quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica , si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
Appare chiaro che, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la posizione del datore di lavoro è particolarmente gravosa, sfiorando quasi la responsabilità oggettiva.
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